Definizione PVC, esclusi l’abuso e l’elusione
I rilievi inerenti alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione non possono essere regolarizzati con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.
La circolare. È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella circolare n. 7/E diramata ieri dalle Entrate per fornire chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Si tratta della definizione prevista dall’art. 1, d.l. n. 119/2018 che consente il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi e che riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.
Tra gli atti definibili, per espressa indicazione contenuta nella nuova Circolare, non rientrano i rilievi inerenti la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. “Restano esclusi dalla procedura agevolativa, a titolo esemplificativo – si legge nella nuova prassi – i rilievi inerenti alla fattispecie prevista dall’art. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale) della l. n. 212 /2000, per i quali è prevista una specifica disciplina procedimentale, tesa a garantire un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa del contribuente, che presuppone che l’atto accertativo dell’abuso non si traduca nella semplice trasposizione degli eventuali rilievi o elementi presenti nel processo verbale di constatazione, dovendo necessariamente essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti”. Dall’ambito oggettivo della procedura restano, inoltre, escluse le violazioni, anche di natura sostanziale, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell’art. 1 del d.l. 119/2018, come ad esempio “l’imposta di registro o l’imposta sugli intrattenimenti”.
La circolare ricorda, inoltre, l’ormai nota procedura di adesione alla definizione: per avvalersene, il contribuente dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione. Nello specifico, dovrà presentare entro la menzionata data la dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui, per lo stesso periodo d’imposta, sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, va effettuato entro il 31 maggio 2019, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Si ricorda che la rateazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 9 aprile 2019, n. 7/E