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Grave infermità psichica sopravvenuta: il giudice può disporre la cura del detenuto fuori dal carcere

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Grave infermità psichica sopravvenuta: il giudice può disporre la cura del detenuto fuori dal carcere

Così la Corte Costituzionale con sentenza n. 99/19, depositata il 19 aprile, la quale afferma che nell’ipotesi di grave malattia psichica sopravvenuta spetta al giudice valutare se tale malattia possa essere curata in carcere oppure richieda il trasferimento del detenuto in luoghi esterni, con modalità che garantiscono salute e sicurezza allo stesso tempo.

La vicenda. La Corte di Cassazione, sez. penale, sollevava questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU), nella parte in cui tale previsione di legge «non prevede la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena». In particolare tale questione si riferiva al caso di un detenuto che aveva fatto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave infermità ai sensi dell’art. 147 c.p., poiché applicabile ai soli casi di grave infermità fisica e non psichica, come appunto nel caso in esame.

L’applicazione della misura alternativa. Interviene sul punto la Consulta, la quale afferma che «la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto». Pertanto, la Corte Costituzionale accoglie la questione sollevata dalla Corte di Cassazione e il suo rimedio, ossia l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare cosiddetta “umanitaria” o “in deroga”, riconoscendo al giudice il compito di verificare se il detenuto debba essere trasferito, invece di rimanere in carcere, «fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti nel singolo caso le esigenze della sicurezza pubblica».

Sulla base di quanto ora affermato, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354/1975 nella parte in cui non prevede che il Tribunale di sorveglianza, nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta, possa disporre l’applicazione della detenzione domiciliare al condannato, anche in deroga ai limiti di cui allo stesso art. 47-ter, comma 1.