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Estinzione del reato per positivo svolgimento dei l.p.u. e revoca della condanna ex art. 673 c.p.p.: non sono equiparabili

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Estinzione del reato per positivo svolgimento dei l.p.u. e revoca della condanna ex art. 673 c.p.p.: non sono equiparabili

trattamento sanzionatorio | 24 Aprile 2019

Estinzione del reato per positivo svolgimento dei l.p.u. e revoca della condanna ex art. 673 c.p.p.: non sono equiparabili

di Laura Biarella – Avvocato del Foro di Perugia e Giornalista pubblicista

L’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’articolo 673 cod. proc. pen., per cui la sentenza di condanna, che abbia applicato la pena sostitutiva, può costituire ostacolo all’applicazione o reiterazione della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato separatamente giudicato.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 17414/19; depositata il 23 aprile)