Quando il procedimento penale si intreccia con quello disciplinare
pubblico impiego | 14 Maggio 2019
Quando il procedimento penale si intreccia con quello disciplinare
di Martina Tonetti – Avvocato
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art 55-ter, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla P.A. che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del primo (procedimento) rispetto al secondo, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne consegue che il datore di lavoro pubblico, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017, è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga, pur dopo aver disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12662/19; depositata il 13 maggio)