Reverse e definizione agevolata, nuovi chiarimenti
Tramite la procedura di definizione agevolata è possibile sanare anche i processi verbali di costatazione riguardanti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo dell’inversione contabile nell’ambito di una frode IVA. La conferma arriva da due nuove Risposte a interpello pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate (nn. 144 e 145).
Risposta n. 144. Nel caso prospettato, in cui l’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ha comportato anche la presentazione di dichiarazioni IVA infedeli (per avere l’istante indebitamente detratto imposta sul valore aggiunto), con conseguente recupero dell’IVA dovuta, le Entrate hanno ritenuto che la violazione (art. 6, comma 9-bis.1, terzo periodo, d.lgs. n. 471/1997) possa essere definita attraverso la definizione del contenuto integrale del processo verbale di constatazione (art. 1, d.l. n. 119/2018) e dal relativo provvedimento di attuazione (Prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019). In definiva, pertanto, la sanzione è stata considerata “relativa al tributo” come richiesto ai fini della definizione agevolata.
Risposta n. 145. Nel caso di specie, l’errata applicazione del regime IVA ordinario ha consentito alla controllata, secondo i verificatori, di maturare un notevole credito IVA che, per effetto dell’adesione al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, è stato trasferito mensilmente alla capogruppo che ha provveduto, a sua volta, a liquidare in maniera unitaria le situazioni debitorie e creditorie periodiche delle singole società del gruppo. La controllata intende definire in via agevolata il PVC versando integralmente quanto ivi contestato, ossia l’IVA illegittimamente detratta corrispondente al credito trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo all’allora controllante, in parte già compensato e in parte non ancora utilizzato. Per l’Agenzia l’integrale versamento di quanto indicato nel PVC – pari al credito IVA indebitamente detratto dalla controllata – sia idoneo a ripristinare la capienza iniziale del credito trasferito all’ex controllante. Di conseguenza, il credito IVA così ripristinato, al netto di quanto già eventualmente fruito dall’ex controllante, una volta perfezionatasi la definizione in parola, può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta ad interpello dellAgenzia delle Entrate del 20 maggio 2019, n. 145
Qui la risposta ad interpello dellAgenzia delle Entrate del 20 maggio 2019, n. 144