Giustizia sportiva: poteri e limiti del giudice amministrativo
La vicenda. Un dirigente sportivo delle FIGC (Federazione italiana gioco calcio) chiedeva al TAR Lazio l’annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione per 3 anni adottato dal “giudice sportivo” e il risarcimento del danno subito. Il TAR sospendeva provvisoriamente il provvedimento e sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. n. 220/2003 (contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) anche per quanto riguarda l’interpretazione data dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 49/2011, che aveva escluso l’estensione della tutela giurisdizionale all’annullamento del provvedimento disciplinare. Ma la Consulta respinge le censure del TAR.
L’intervento della Consulta. In particolare, sostiene il Giudice delle leggi che la scelta di escludere l’annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo «è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articoli 24, 103 e 113 della Costituzione) e la garanzia di autonomia dell’ordinamento sportivo (articoli 2 e 18 della Costituzione)». Si esclude, dunque e ancora una volta, che l’art. 113 Cost. assicuri in ogni caso una tutela giurisdizionale illimitata contro l’atto amministrativo, poiché spetta al legislatore valutare e regolare modi ed efficacia di ciò.
Infine, la Consulta, nel comunicato pubblicato oggi, precisa che «le esigenze di protezione provvisoria possono trovare un’adeguata risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari» a disposizione del giudice amministrativo.