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La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche all’imputato in condizioni economiche disagiate
assistenza familiare | 09 Luglio 2019
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria consentita anche allimputato in condizioni economiche disagiate
di La Redazione
Ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il giudice deve tenere conto degli indici presenti all’art. 133 c.p., tra cui non rientra quello relativo alle condizioni economiche dell’imputato. Dunque, la disagiata situazione economica di quest’ultimo non osta alla conversione della pena.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 29893/19; depositata l8 luglio)