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La responsabilità dell’ente obbligato al controllo e alla prevenzione presuppone la valutazione della condotta esigibile nel caso concreto

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La responsabilità dell’ente obbligato al controllo e alla prevenzione presuppone la valutazione della condotta esigibile nel caso concreto

risarcimento danni | 19 Luglio 2019

La responsabilit dellente obbligato al controllo e alla prevenzione presuppone la valutazione della condotta esigibile nel caso concreto

di Paola Di Michele – Avvocato

L’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c. impone che la responsabilità dell’ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso. Di contro, slegando la responsabilità dell’Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell’alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 19404/19; depositata il 18 luglio)