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Domicilio digitale e luogo fisico per la notificazione degli atti del processo: si escludono a vicenda?

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Domicilio digitale e luogo fisico per la notificazione degli atti del processo: si escludono a vicenda?

PCT – giurisprudenza | 30 Gennaio 2020

Domicilio digitale e luogo fisico per la notificazione degli atti del processo: si escludono a vicenda?

di La Redazione

Il principio per cui, con l’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGIndE, non trova applicazione ove la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite non rilevi quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio ma rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato. Infatti, il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento (anche in associazione con il domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1982/20; depositata il 29 gennaio)