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Sui rapporti tra procedura concordataria e prefallimentare
fallimento | 21 Febbraio 2020
Sui rapporti tra procedura concordataria e prefallimentare
di Andrea Paganini – Avvocato
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche d’ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4343/20; depositata il 20 febbraio)