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Sui rapporti tra procedura concordataria e prefallimentare

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Sui rapporti tra procedura concordataria e prefallimentare

fallimento | 21 Febbraio 2020

Sui rapporti tra procedura concordataria e prefallimentare

di Andrea Paganini – Avvocato

La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche d’ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4343/20; depositata il 20 febbraio)