La giustizia al tempo del Coronavirus
Certo nessuno se lo sarebbe immaginato, ma il codice di rito penale (1988) prevede una norma specifica per evitare la diffusione del contagio.
Ed infatti, l’art. 472 c.p.p. già prevede che il giudice possa disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene (di qui, probabilmente, la decisione di chiudere le porte dei processi penali come misura protettiva).
Alcune delle misure che sono state ipotizzate – diverse da quelle che prevedono tout court la sospensione dell’attività giurisdizionale (in questo senso oltre al Consiglio Nazionale Forense sembra essersi orientato il Tribunale di Rimini) sembrano dimostrare che, molte volte, non servono modifiche normative, ma l’applicazione ovvero l’interpretazione delle norme già vigenti per ottenere un certo risultato (come già avvenne quando si dimostrò che l’efficienza del processo esecutivo poteva essere raggiunta già con le norme allora in vigore).
In ogni caso, quando pure fossero necessarie norme ad hoc di modifica dei riti (civile, penale, amministrativo) le decisioni assunte (pur valide soltanto sussistendo l’emergenza secondo la formula cessante ratione, et cessat ipsa lex) dimostrano che ci sono certi snodi processuali su cui lavorare (anche dopo l’emergenza) perché “potenzialmente” inutili ovvero snodi su cui la collaborazione tra i vari soggetti del processo potrebbe aiutare a rendere di più agevole gestione l’udienza per tutti i protagonisti (giudici e avvocati in primis).
Il primo e più diffuso suggerimento è stato quello di prevedere che le udienze siano scaglionate nel tempo e, quindi, chiamate ad orari prestabiliti o, comunque, a fasce orarie: non più, quindi, le ore 9 e seguenti (quando non le 8.30 e seguenti): la regola operativa – dove non già applicata – dovrebbe essere strutturale.
Certamente – nel caso dell’attuale emergenza, dove è stato previsto che nell’aula d’udienza si stia in pochi e a distanza – il problema dell’assembramento si pone “fuori dalla porta” dove si resta in attesa.
Il secondo suggerimento viene dalla giustizia amministrativa che, nella nota a firma del Presidente del Consiglio di Stato (poi ripresa, ad esempio, dal TAR Firenze), tra le varie misure individua la “possibilità per gli avvocati della singola causa, che siano d’accordo nel mandarla in decisione, di inviare, con deposito telematico, una nota congiunta o avvisare, il giorno dell’udienza, il commesso”.
La (giusta) misura induce due riflessioni. La prima è che potrebbe diventare strutturale (come quella che prevede le fasce orarie).
La seconda è che la misura potrebbe essere strutturale anche nel processo civile consentendo che la precisazione delle conclusioni avvenga soltanto con il “foglio delle precisazioni delle conclusioni” depositato fuori udienza e senza necessità di partecipare all’udienza (ad esempio ove una delle parti non chieda la celebrazione dell’udienza per qualche ragione).
Significativo, infine, come il processo telematico (oltre ad aver già cambiato la vita all’avvocato che deve depositare gli atti senza doversi recare in cancelleria) sia visto come una sorta di panacea per evitare il contagio.
Tant’è che, nel settore penale dove ancora fatica ad essere operativo per tutti i depositi, il Presidente del Tribunale di Bologna ha previsto che laddove il codice di rito penale preveda il deposito in cancelleria si possa optare per il deposito a mezzo PEC.
Si dovrà ritenere che la disposizione d’ordine del Presidente del Tribunale debba far ritenere valida la comunicazione a mezzo PEC o quantomeno obbligherà comunque ad un provvedimento di rimessione in termini (verrebbe da dire per aver ottemperato ad un ordine dell’Autorità vieppiù emesso per ragioni di sanità).
Sempre il Presidente del Tribunale di Bologna “sperimenta”, questa volta nel settore civile (ahimé praeter legem) la videoconferenza tramite Skype (o altri sistemi di comunicazione equivalenti) – che le cronache ricordano essersi già avuta almeno nel caso di un’udienza di separazione al Tribunale di Genova nel 2018) laddove gli avvocati intendano avvalersene: anche questa misura meriterebbe di essere resa strutturale con indubbio beneficio di tutti.
Forse le idee sparse che sono emerse dal territorio potrebbero far breccia presso il Ministero della Giustizia che, avvalendosi anche dell’estrema urgenza del provvedere, disponga sin da subito (e già sarebbe tanto per l’efficacia ed efficienza della giustizia) che il processo telematico operi senza limitazioni alcune sia nel penale (in luogo del deposito in cancelleria) sia nel civile (in tutti gli uffici come il giudice di pace e la cassazione).