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Fallimento del debitore esecutato dopo l’ordinanza di assegnazione: nessun effetto sul procedimento esecutivo

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Fallimento del debitore esecutato dopo l’ordinanza di assegnazione: nessun effetto sul procedimento esecutivo

esecuzione forzata | 08 Giugno 2020

Fallimento del debitore esecutato dopo lordinanza di assegnazione: nessun effetto sul procedimento esecutivo

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

Nell’espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposta dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Non spetta, peraltro, al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 l. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10820/20; depositata il 5 giugno)