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Opposizione all’esecuzione: non c’è violazione di legge se il Giudice assegna un termine superiore a tre mesi per l’introduzione del giudizio di merito

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Opposizione all’esecuzione: non c’è violazione di legge se il Giudice assegna un termine superiore a tre mesi per l’introduzione del giudizio di merito

impugnazioni | 08 Giugno 2020

Opposizione allesecuzione: non c violazione di legge se il Giudice assegna un termine superiore a tre mesi per lintroduzione del giudizio di merito

di Massimiliano Summa – Avvocato

In tema di opposizione all’esecuzione, il termine che, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., il Giudice dell’esecuzione deve assegnare alle parti, all’esito della fase sommaria, per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all’ufficio giudiziario competente deve essere contenuto entro quelli minimo (un mese) e massimo (tre mesi) stabiliti dall’art. 307, comma 3, c.p.c.. Nondimeno, qualora il Giudice erroneamente assegni un termine maggiore, non incorre in decadenza la parte che introduca il giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine concretamente assegnatogli. Infatti, la legge che rimette al Giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario cui le parti debbano comunque attenersi.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10806/20; depositata il 5 giugno)