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Azione revocatoria e fallimento dell’acquirente: no all’esperibilità dell’azione diretta all’esecuzione sul bene

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Azione revocatoria e fallimento dell’acquirente: no all’esperibilità dell’azione diretta all’esecuzione sul bene

procedure concorsuali | 25 Giugno 2020

Azione revocatoria e fallimento dellacquirente: no allesperibilit dellazione diretta allesecuzione sul bene

S allinsinuazione al passivo per il controvalore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale

di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato

In caso di atto di disposizione del patrimonio in danno ai creditori, il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l’azione revocatoria sia esercitata, impedisce ai creditori dell’alienante solo l’esercizio dell’azione costitutiva (in applicazione del principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare), non anche invece l’esercizio di quell’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale, da esercitarsi nelle forme dell’insinuazione al passivo e non nelle forme della rivendica.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 12476/20; depositata il 24 giugno)