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Legittima la disposizione del carcere che fissa i colloqui a 30 giorni l’uno dall’altro per i detenuti in 41-bis
ordinamento penitenziario | 14 Agosto 2020
Legittima la disposizione del carcere che fissa i colloqui a 30 giorni luno dallaltro per i detenuti in 41-bis
di La Redazione
Lo svolgimento del colloquio visivo e telefonico del detenuto con i familiari costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento affinché lo stesso possa mantenere le relazioni con i congiunti più stretti. Tuttavia, le modalità di esercizio di esso rientrano in un ambito di esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, che attraverso previsioni di carattere generale può esplicarsi in disposizioni organizzative o comunque operative intese a definire tempi e modi per la concreta attuazione del diritto.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 23945/20; depositata il 13 agosto)