Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione: chiarimenti dell’AE
L’AE ha chiarito in quali casi le spese sostenute per la pulizia di impianti di condizionamento rientrano nel credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Poiché per sanificazione si intende l’attività finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del COVID-19 (circ. AE del 10 luglio 2020, n. 20/E), le spese sostenute per la pulizia ordinaria degli impianti di condizionamento (es. sostituzione o pulizia stagionale del filtro d’aria) non rientrano nel concetto di sanificazione e dunque non danno diritto al credito d’imposta in parola.
Diversamente, le spese sostenute per la pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sopra indicate, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo (es. attraverso la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore), rientrando nel concetto di sanificazione, danno diritto al credito d’imposta.
Si ricorda che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta a imprese, professionisti, enti non commerciali e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 60% delle seguenti spese sostenute nel 2020 (l’ammontare massimo fruibile è di € 60.000):
– sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (es. uffici, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e degli strumenti utilizzati in tali attività. Può essere svolta direttamente dalle imprese, tramite dipendenti o collaboratori (circ. AE del 10 luglio 2020, n. 20/E);
– acquisto di:
a)dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
b) prodotti detergenti e disinfettanti;
c) dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
d) dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
(Fonte: mementopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 20 agosto-2020, n. 25