Congedo COVID-19 per quarantena dei figli: istruzioni INPS
L’INPS ha chiarito le modalità di fruizione del congedo COVID-19 previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (art. 5 d.l. 111/2020).
Beneficiari
Possono beneficiare del congedo in commento i soli genitori lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena. Restano esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.
Il congedo, riconosciuto nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. A fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
Durata
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.
La cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, avvenuta durante la fruizione del congedo, fa venir meno il diritto al congedo stesso.
Indennità
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della (art. 23 d.lgs. 151/2001). I periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.
Domande
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in modalitàtelematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web;
– tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164 o il numero 06 164.164);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Per i lavoratori del settore pubblico, le indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Ipotesi di compatibilità
I casi di compatibilità tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente) sono:
– malattia;
– maternità/paternità per altro figlio (in caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo solo se il genitore che fruisce di tale indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile);
– ferie;
– aspettativa non retribuita;
– soggetti “fragili”, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
– permessi e congedi per assistere disabili gravi (l. n. 104/1992);
– inabilità e pensione di invalidità, se è stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, l. n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Ipotesi di incompatibilità
I casi di incompatibilità tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza) sono:
– congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
– congedo parentale;
– riposi giornalieri della madre o del padre;
– fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Ricadono in questa ipotesi, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo;
– lavoro agile;
– part-time e lavoro intermittente.
Istruzioni per la compilazione del Flusso UNIEMENS
Per la gestione di questo congedo, il flusso UNIEMENS è stato implementato con il nuovo codiceMV9: d.l. n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera.
(Fonte: mementopiu.it)