Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza sanitaria, sospesa la sentenza del TAR Lazio

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza sanitaria, sospesa la sentenza del TAR Lazio

Accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza sanitaria, sospesa la sentenza del TAR Lazio

Con il decreto monocratico n. 4574/20 del 31 luglio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sospeso la pronuncia con cui il TAR Lazio aveva riconosciuto il diritto di accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza epidemiologica in corso. La questione è stata rinviata all’udienzacollegiale del prossimo 10 settembre per la novità della questione giuridicamente rilevante e «per non pregiudicare definitivamente l’interesse dell’amministrazione contraria all’ostensione degli atti in attesa della decisione del collegio (che sarebbe inutile ad ostensione degli atti avvenuta), vista la materia “meritevole di approfondimento” giuridico».

Nel decreto si legge che i verbali di cui si chiede la visione «hanno costituito il presupposto per l’adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti» e che «le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressocché del tutto superati» e che «la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini». Detto ciò, «non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa – ribattezzata “freedom of information act” sul modello americano – prevede come regola l’accesso civico e come eccezione – tra cui questi atti atipici non possono essere inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma – la non accessibilità di quelle sole categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente».