Accesso al bonus baby-sitting COVID-19: prime indicazioni INPS
L’INPS ha fornito i primi chiarimenti per accedere al bonus baby-sitting COVID-19 per l’acquisto di servizi di baby-sitting e di assistenza e sorveglianza dei minori (art. 2, c. 6, DL 30/2021).
Fino al 30 giugno 2021, il legislatore ha introdotto la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus (l’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di €100 settimanali) per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14.
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
– iscritti alla Gestione Separata;
– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici;
– infermieri (inclusi ostetrici);
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (in quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido).
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro:
– non svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile;
– non svolge alcuna attività lavorativa;
– non è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Fonte: mementopiu.it