Accesso alla professione di avvocato: in G.U. il regolamento sui corsi di formazione
Il decreto e l’organizzazione dei corsi. Con il decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, firmato dal Ministro della Giustizia, viene regolata la disciplina relativa alle «modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione» ex art. 43 l. n. 247/2012.
In particolare, il decreto prevede che l’organizzazione dei corsi possa essere affidata, con le modalità indicate all’art. 2, ai Consigli dell’Ordine e alle associazioni forensi «giudicate idonee», ma anche ad altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali.
I corsi di formazione, dal contenuto sia teorico che pratico, sono finalizzati a «sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense» e «devono assicurare», altresì, nei tirocinanti la «consapevolezza dei principi deontologici». Tali corsi prevedono, inoltre, approfondimenti nelle materie indicate all’art. 3 del decreto e, al fine di garantire omogeneità di preparazione e giudizio sull’intero territorio nazionale, dovranno essere strutturati in considerazione delle «linee guida» fornite dal CNF.
Per quanto attiene alla docenza, i soggetti autorizzati all’organizzazione dei corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti «tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato», valutando il corpo docente in base ai curricula nonché all’esperienza già maturata quali formatori, essendo tuttavia ostativa, alla nomina di docente, «la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento».
Durata e costi del corso. Il decreto precisa, all’art. 5, che il corso ha durata non inferiore a 160 ore, distribuite «in maniera omogenea» all’interno dei 18 mesi di tirocinio, «secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale». Inoltre, per assicurare vicinanza temporale tra l’iscrizione all’interno del registro dei praticanti e l’inizio del corso, nonché delle prove intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo moduli semestrali, nello specifico novembre-aprile e maggio-ottobre, laddove le iscrizioni sono consentite ogni 6 mesi.
Per quanto attiene ai costi dei corsi, i soggetti organizzatori, possono non solo prevedere ai sensi dell’art. 6 «la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti», ma anche «borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito».
Partecipazione ai corsi. Passando all’aspetto relativo alla partecipazione ai corsi, spetta ai soggetti organizzatori programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, in considerazione del numero degli iscritti nel registro dei praticanti, dovendo comunque essere garantita «ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi». Difatti, è altresì prevista la possibilità per i Consigli dell’Ordine di stipulare «accordi» con le Università per perseguire tale finalità «e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio Nazionale Forense», nel limite di sessioni pari a 50 ore nell’arco dei 18 mesi di tirocinio. Ad ogni modo, il regolamento chiarisce che il tirocinante è esonerato dall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione «per la durata del tirocinio svolto in altri Paesi dell’Unione Europea».
Verifiche intermedie e prova finale. Le verifiche di profitto da parte dei soggetti formatori, consistenti in test a risposta multipla, verranno svolte al termine dei primi 2 semestri e alla conclusione del corso. Nello specifico, il test è di 30 domande per le prove intermedie e di 40 per la prova finale. La «verifica» s’intende superata «in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande», le quali sono elaborate dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 9 del regolamento.
Ciò posto, il regolamento precisa che l’accesso alle verifiche è consentito solo a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni e che il mancato superamento di una verifica intermedia «comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello». Invece, la verifica finale è consentita a coloro che abbiano frequentato l’80% delle lezioni di ogni semestre e superato le 2 verifiche intermedie. In caso di mancato superamento della prova finale, non verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio e sarà necessaria «la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica».
Ambito di applicabilità e decorrenza degli effetti. Infine, l’art. 10 prevede l’applicabilità del regolamento nei confronti di tutti i tirocinanti «iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».
Il regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2018.
Qui il decreto del 9 febbraio 2018, n. 17; in G.U. del 16 marzo 2018, n. 63