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Ai fini della decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio non è sufficiente la conoscenza ‘aliunde’ acquisita dell’evento interruttivo

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Ai fini della decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio non è sufficiente la conoscenza ‘aliunde’ acquisita dell’evento interruttivo

equa riparazione | 01 Dicembre 2017

Ai fini della decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio non sufficiente la conoscenza aliunde acquisita dellevento interruttivo

di Katia Mascia – Avvocato

Il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte, interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza “aliunde” acquisita.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28759/17; depositata il 30 novembre)