Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata
compravendita | 28 Novembre 2017
Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura delleccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata
di Miriam Marotta
La nascita di un’obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previste in tema di garanzie per vizi (artt. 1495, 1512 e 1669 c.c.) può ritenersi avvenuta non solo ove vi sia stato il riconoscimento dei vizi, ma anche e soprattutto ove, da tale riconoscimento, sia scaturito l’impegno o l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione, dato che, diversamente, il riconoscimento avrebbe solo effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione che, per giurisprudenza costante, costituisce eccezione in senso lato. Inoltre, la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento a quei capi dotati di autonomia ed indipendenza.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28232/17; depositata il 27 novembre)