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Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata

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Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata

compravendita | 28 Novembre 2017

Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura delleccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata

di Miriam Marotta

La nascita di un’obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previste in tema di garanzie per vizi (artt. 1495, 1512 e 1669 c.c.) può ritenersi avvenuta non solo ove vi sia stato il riconoscimento dei vizi, ma anche e soprattutto ove, da tale riconoscimento, sia scaturito l’impegno o l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione, dato che, diversamente, il riconoscimento avrebbe solo effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione che, per giurisprudenza costante, costituisce eccezione in senso lato. Inoltre, la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento a quei capi dotati di autonomia ed indipendenza.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28232/17; depositata il 27 novembre)