Anche nel processo civile la nomina di due difensori è ostativa all’accesso al beneficio del gratuito patrocinio
gratuito patrocinio | 28 Gennaio 2020
Anche nel processo civile la nomina di due difensori ostativa allaccesso al beneficio del gratuito patrocinio
di Alessandro Villa – Avvocato cassazionista
Dal complesso delle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – e in particolare dall’art. 80, secondo il quale «chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore» e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 del medesimo d.P.R., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 1736/20; depositata il 27 gennaio)