Ancora una pronuncia sul termine di decadenza per l’impugnazione giudiziale dei recessi
lavoro subordinato | 22 Marzo 2019
Ancora una pronuncia sul termine di decadenza per limpugnazione giudiziale dei recessi
di Ilaria Leverone
In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, l. n. 183/2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8026/19; depositata il 21 marzo)