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Anticipazione bancaria contro cessione di credito e mandato all’incasso con patto di compensazione
fallimento | 16 Giugno 2020
Anticipazione bancaria contro cessione di credito e mandato allincasso con patto di compensazione
di La Redazione
L’art. 169-bis della legge fallimentare è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso con patto di compensazione fino quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto fra le parti.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11524/20; depositata il 15 giugno)