Aspiranti avvocati: i dubbi del COA di Genova sull’operatività dei tirocini presso gli uffici giudiziari
Con il parere n. 9/18, pubblicato il 17 giugno, il CNF risponde a due quesiti del COA di Genova, dopo aver rilevato come siano operanti «due diverse tipologie di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari», ai sensi del d.l. n. 58/2016 e dell’art. 73 d.l. n. 69/2013.
I quesiti. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova chiede, con il primo quesito, se il praticante «dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’art. 41 l. n. 247/2012, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale”». La secondo questione, proposta dal COA sullo stesso tema, è se il praticante «cancellandosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’art. 73 d.l. n. 69/2013, possa ottenere all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica».
Tirocini e pratica forense. Per risolvere le questioni il CNF ha ritenuto opportuno richiamare nel parere le disposizioni normative sul tema che hanno portato ad affermare che in primo luogo «il tirocinio di cui al d.m. 58/2016 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione». In secondo luogo «il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 d.l. 69/201313 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense; La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense».
Da quanto ribadito, continua il Consiglio Nazionale Forense, consegue che devono essere distinte le diverse ipotesi di tirocinio presso gli uffici giudiziari:
– il tirocinio ex art. 37, d.l. n. 98/2011 è disciplinato dal d. m. n. 58/2016 che «richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo»,
– in caso di stage, ex art. 73 d.l. n. 69/2013, può succedere o che il praticante sia già iscritto al registro e se intraprende lo stage deve rimare iscritto, o che il praticante, iscrittosi al registro dopo la conclusione dello stage «potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio».
Conclude il CNF precisando che «in nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto».