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Assegno spedito a mezzo posta ordinaria: la banca risponde sempre per il pagamento a soggetto non legittimato
assegno bancario | 02 Febbraio 2018
Assegno spedito a mezzo posta ordinaria: la banca risponde sempre per il pagamento a soggetto non legittimato
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
Qualora un titolo di credito venga posto all’incasso da un soggetto apparentemente titolare ma non legittimato, non sussiste alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di chi ha provveduto all’invio del titolo in questione a mezzo posta ordinaria e non a mezzo posta raccomandata, posto che l’evento dannoso prodottosi non dipende dalla spedizione dell’assegno a mezzo del plico postale – evenienza, questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell’appropriazione da parte del non legittimato –ma dalla condotta dell’ente giratario per l’incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 2520/18; depositata il 1 febbraio)