Attivazione di forniture elettriche non richieste: sanzioni dall’Antitrust
Con il provvedimento n. 271658, pubblicato nel bollettino settimanale n. 20/2018, l’Antitrust ha sanzionato una società di fornitura di energia elettrica e gas per attivazioni non richieste.
Teleselling outbound. Le condotte sotto la lente dell’Authority consistono nel concludere contratti a distanza aventi ad oggetto attivazione di forniture di energia elettrica in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore. La fornitura veniva offerta con modalità c.d. “ricaricabile”, attraverso una procedura di teleselling outbound in cui il consumatore viene contattato telefonicamente dagli operatori del call center che mediante informazioni ingannevoli ottengono il consenso alla registrazione della telefonata, dopo pochi giorni, la società preleva dai conti correnti dei consumatori l’importo corrispondente alla fornitura e, se non giungono richieste di ripensamento/recesso da parte dei consumatori, il professionista provvede alla spedizione del contratto di fornitura cartaceo. Tutto ciò nella consapevolezza da parte del fornitore circa le modalità con cui gli operatori del call center acquisiscono il consenso dei consumatori, ovvero mediante « informazioni gravemente ingannevoli circa l’identità del professionista e lo scopo della telefonata, nonché attraverso lo sfruttamento dei dati personali dei clienti (tra i quali POD, anagrafica, IBAN)».
Sanzioni. A seguito della sospensione cautelare imposta alla società lo scorso mese di aprile, l’Antitrust ha deciso di confermare la sospensione da ogni tipo di attività posta in essere dalla società «consistente: i) nella conclusione di contratti a distanza e attivazione di forniture di energia elettrica (teleselling outbound), in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti e ii) nell’addebito dei costi di attivazione e di ricarica sui conti correnti dei consumatori per la fornitura non richiesta, fino a quando il contratto non risulti validamente concluso, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento».