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Avocat: il CNF torna sul tema degli avvocati stabiliti dalla Romania

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Avocat: il CNF torna sul tema degli avvocati stabiliti dalla Romania

Sul tema la sentenza del CNF n. 196/17, depositata il 1° dicembre.

La vicenda. Il COA di Locri aveva disposto cancellazione dall’albo di diversi avvocati stabiliti provenienti dalla Romania, già iscritti in virtù della documentazione rilasciata dalla UNBER – “Struttura Bota”. La decisione del Consiglio si fondava sulla nota 20-c del 2013 con cui il CNF aveva precisato che l’unica istituzione indicata dalla Romania come autorità competente a riconoscere il titolo di avvocato fosse la Uniunea Nationala a Barrourilor din Romania (U.N.B.R.).

Uno degli avvocati cancellati ha proposto impugnazione dinanzi al CNF sollevando diverse censure.

Provvedimento plurimo. In relazione alla dedotta eccezione di nullità del provvedimento impugnato per essere rivolto ad una pluralità di soggetti e non “personalizzato” nei confronti di ognuno di essi, il CNF precisa che «la forma adottata dal COA non contrasta con alcuna norma di carattere sostanziale e/o processuale – peraltro non indicata dal ricorrente – e, se mai, appare idonea a garantire quella trasparenza e certezza di parità di trattamento che lo stesso ricorrente invoca a proprio favore, nel momento in cui lamenta violazioni di rilevanza costituzionale (disparità di trattamento)». Il procedimento attuato dal COA è dunque legittimo per l’identità dei presupposti soggettivi mancanti per l’iscrizione in capo a diversi interessati, situazioni legate dunque da una connessione oggettiva che ben giustificano l’emanazione di un unico provvedimento di cancellazione.

Legittimità del titolo di avocat. Il ricorrente lamenta poi il mancato riconoscimento del loro titolo di Avocat «in quanto rilasciato da una struttura legalmente riconosciuta in Romania come Ordine Costituzionale». Sul tema hanno già avuto modo di esprimersi le Sezioni Unite (sentenza n. 22719/16), ma anche il Legislatore ed il Ministero della Giustizia, affermando che «in base alle informazioni ufficiali acquisite […] attraverso il sistema IMI sopra descritto, è emerso che l’autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat acquisito in Romania è costituito dalla Unionea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.)».

Correttamente, dunque, ai sensi dell’art. 7, comma 9 e ss, l. n. 247/2012, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto alla cancellazione dei ricorrente dagli albi nel momento in cui è stata accertata la carenza dei presupposti che ne avevano inizialmente consentito l’iscrizione, fermo restando che «spetta a chi invoca l’iscrizione dimostrare di essere validamente in possesso di tutti i requisiti necessari per l’accoglimento della domanda (art. 17, comma 7, l. n. 247/12), così come grava sullo stesso, la prova della legittimità del titolo di avvocato asseritamente conseguito in uno Stato della Comunità».

Affidamento. Infine il ricorrente si duole per la lesione di un diritto acquisito e dell’affidamento generato da una pluralità di comportamenti non equivoci. Anche tale profilo di doglianza risulta infondato in quanto «nessun “diritto” possa sorgere, se non in forza di un “titolo” previsto dalla legge». Nel caso di specie, non è riscontrabile una lesione ma la mera e «doverosa “rettifica” di un diritto concesso su un presupposto fattuale, fornito dal richiedente, rivelatosi privo delle caratteristiche necessarie alla iscrizione richiesta».

In conclusione il CNF rigetta il ricorso.