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Avvocato distratto ‘paga a caro prezzo’ l’errore nella redazione del ricorso

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Avvocato distratto ‘paga a caro prezzo’ l’errore nella redazione del ricorso

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con decreto collegiale n. 5404/17, depositato il 21 novembre.

Il caso.Nel merito il Consiglio di Stato aveva precedentemente accolto un’ordinanza cautelare, proposta da una pluralità di ricorrenti, con la quale ordinava all’amministratore di inserirli, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento.

Una di questi ricorrenti ha proposto istanza di correzione davanti ai Giudici di Palazzo Spada per errore materiale nella citata ordinanza, in quanto nel ricorso il suo cognome non era stato correttamente scritto dal difensore.

Impossibile correggere l’errore di parte. Il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 287 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di procedere solo alla correzione di errori materiali commessi dal giudice, ma non di quelli delle parti. Inoltre, anche l’art. 86 c.p.a. dispone che la domanda di correzione per gli errori materiali deve essere disposta dal Giudice che ha emesso il provvedimento.

Dalla lettura combinata dei due articoli, secondo il Consiglio di Stato, è chiara la natura del procedimento di correzione che permette di correggere solo gli errori commessi dal giudice. In ragione del fatto che non sia possibile accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale degli scritti delle parti in quanto detti elementi sono nell’esclusiva disponibilità degli scriventi.

Infine i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che, in ogni caso, è fatto salvo il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente «esecuzione alla decisione di cui era stata chiesta la correzione, pronunciata nei confronti di una pluralità di ricorrenti, anche in relazione alla posizione della ricorrente il cui cognome era stato indicato erroneamente in ricorso, all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e dunque la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente».