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Avvocato italiano, cliente svizzero: la giurisdizione spetta al giudice italiano

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Avvocato italiano, cliente svizzero: la giurisdizione spetta al giudice italiano

giurisdizione | 05 Marzo 2021

Avvocato italiano, cliente svizzero: la giurisdizione spetta al giudice italiano

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

Ai fini dell’individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero, nelle controversie relative a contratti conclusi con i consumatori, l’art. 15 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 richiede, per l’applicabilità del foro esclusivo previsto dall’art. 16 nelle controversie relative a contratti diversi dalla vendita a rate di beni mobili o da prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite, che il contratto sia concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgano nello Stato membro ove è domiciliato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprendono tale Stato membro.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 6001/21; depositata il 4 marzo)