Avvocato sanzionato per aver insultato una collega con minore esperienza
È quanto stabilito dal CNF con la sentenza 4/21, depositata l’11 gennaio.
Il CDD Fiorentino accusava un avvocato di non aver mantenuto, nei confronti di una collega, un comportamento corretto e leale, avendo utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei suoi confronti (tra cui “sei una ragazzina”, “sei nata ieri”, “io non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo fascicolo su cui lavorare”). Venendo, così, meno ai doveri di lealtà, dignità, correttezza, probità e decoro.
Ne conseguiva la responsabilità disciplinare dell’incolpato e la sanzione dell’avvertimento.
Il professionista ricorre presso il CNF chiedendo di essere prosciolto, sostenendo di aver agito in conseguenza a “minacce” di eventuali azioni legali formulate dalla collega, giustificando così la sua reazione.
L’impugnazione è infondata in quanto il CNF ha già avuto modo di chiarire che «all’illecitodeontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della naturaoffensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressionivietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato» e che «un avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione» (sentenza n. 180/2019).
Inoltre, l’art. 52 del Codice deontologico prevede che «la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offesenon escludono la rilevanza disciplinare della condotta». E il professionista avrebbe dovuto avere un atteggiamento più prudente e rispettoso della collega in funzione della minore acclarata esperienza.
Per questi motivi il CNF rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.