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Bonus ristrutturazione e bonus mobili anche per l’edificio meno voluminoso

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Bonus ristrutturazione e bonus mobili anche per l’edificio meno voluminoso

Può beneficiare della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cd. “bonus mobili” (artt.16-bis d.P.R. n. 917/1986; art. 16, comma 2, d.l. n. 63/2013) il contribuente che abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente (risp. AE del 18 luglio 2019, n. 265).

Il caso. L’istante ha ristrutturato un immobile ad uso residenziale mediante un intervento di demolizione e successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con diminuzione della volumetria preesistente, all’interno della sagoma e dell’area di sedime esistente. Tramite interpello chiede alle Entrate se tale intervento possa rientrare, o meno, tra quelli che godono della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cosiddetto bonus mobili.

Le indicazioni delle Entrate. Per l’Agenzia, gli interventi del caso di specie possono beneficiare delle due agevolazioni. A tale conclusione giunge in virtù dei chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, secondo cui “le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell’art. 3 del DPR 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”(Parere CSLP 16 luglio 2015). Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”. Di conseguenza, secondo il C.S.L.P. “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) finalità”.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la risposta allinterpello dellAgenzia delle Entrate del 18 luglio 2019, n. 265