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Bonus Sud salvo anche se slittano gli investimenti

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Bonus Sud salvo anche se slittano gli investimenti

Non perde il cd. “bonus investimenti al Sud” il contribuente che posticipa gli investimenti programmati agli anni successivi, a condizione che lo comunichi all’Amministrazione finanziaria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E pubblicata ieri.

Il caso. L’istante, per motivi di carattere tecnico, nell’esercizio 2017 non ha realizzato gli investimenti programmati e comunicati con l’apposito modello (Mod. CIM17) nel quale sono stati indicati gli investimenti previsionali. Nel 2019 tenderà a realizzare un volume di investimenti corrispondente alla sommatoria di quelli previsti per gli anni 2017 e 2018 con un credito totale corrispondente alla somma di quello relativo alle due predette annualità. Alle Entrate chiede di poter utilizzare in compensazione tutto il credito d’imposta che verrà a maturare nell’esercizio 2018 sebbene eccedente l’importo originariamente previsto e autorizzato, con indicazione delle modalità attraverso le quali superare lo scarto del modello F24.

La risposta delle Entrate. Nel caso di specie, secondo le indicazioni dell’Agenzia, il contribuente “è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per l’anno 2017 e 2018 sono stati traslati nell’anno 2019”. In particolare, precisano dalle Entrate, “Il credito di imposta complessivo per l’anno 2019 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni 2017 e 2018 nonché di quello programmato per il 2019. Ovviamente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni 2017 e 2018, ma dovrà indicare l’anno 2019 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia”.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 2 aprile 2019, n. 39/E