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Broker responsabile del danno subito dal cliente per effetto della clausola di limitazione contrattuale della copertura assicurativa
risarcimento danni | 18 Agosto 2020
Broker responsabile del danno subito dal cliente per effetto della clausola di limitazione contrattuale della copertura assicurativa
di Paola Di Michele – Avvocato
Ove il contraente professionista assicurato lamenti il verificarsi di un danno, consistente nell’aver incassato una minore parcella dal cliente, per effetto di una transazione con lo stesso conclusa a seguito di un’azione per danni da vizi della progettazione, stante l’esistenza di una clausola limitativa della copertura assicurativa, risponde del danno verificatosi, determinato in base al principio del più probabile che non e secondo il criterio equitativo, il broker che abbia sostituito il contratto iniziale con altro contenente la citata limitazione contrattuale, senza aver di ciò informato il contraente assicurato.

(Tribunale di Brescia, sez. II, sentenza n. 1002/20; depositata il 27 maggio)