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Cancellazione dell’Abogado dall’Ordine spagnolo e possibilità di iscrizione all’Albo ordinario

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Cancellazione dell’Abogado dall’Ordine spagnolo e possibilità di iscrizione all’Albo ordinario

I quesiti del COA di Sulmona. Il CNF è stato interrogato dal COA di Sulmona in ordine ai seguenti quesiti: «se l’Abogado iscritto nell’Albo ordinario (tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano), possa cancellarsi dall’Ordine spagnolo di provenienza; se il medesimo Abogado possa poi cancellarsi dall’Albo ordinario e successivamente reiscriversi presentando, al riguardo, la sola domanda di iscrizione, ovvero se, in considerazione dell’originario titolo straniero, debba seguire una diversa procedura».

Il parere del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense, attraverso il parere n. 65/2017, pubblicato il 26 marzo 2018, precisando che l’avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 96/2001, ha esercitato la professione in Italia per almeno 3 anni senza interruzioni oppure ha superato la prova attitudinale ex d.m. n. 191/2003, «ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato».

Pertanto, secondo il parere del CNF, «l’avvocato integrato ha la facoltà di cancellarsi dall’Albo dell’Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull’efficacia della sua iscrizione nell’Albo italiano» e lo stesso che sia «iscritto all’Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente».