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Captatore informatico legittimo per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

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Captatore informatico legittimo per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

intercettazioni | 19 Novembre 2020

Captatore informatico legittimo per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

di Annalisa Gasparre – Avvocato e dottore di ricerca

In tema di intercettazioni tramite captatore informatico, è legittimo utilizzare tale strumento anche per intercettazioni disposte prima dell’entrata in vigore della normativa codicistica come modificata dal d.lgs. Orlando, se riguardano reati di criminalità organizzata. Ciò perché prima del sostanziale recepimento codicistico della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite avevano ravvisato la legittimità di tale strumento – limitatamente ai delitti di criminalità organizzata – nell’art. 13 d.l. 152/1991 che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora senza la necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 32426/20; depositata il 18 novembre)