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Luglio
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Gli effetti della risoluzione del leasing finanziario prima del fallimento dell’utilizzatore
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto di leasing finanziario, verificatasi prima della dichiarazione di fallimento, il concedente deve insinuarsi al passivo fallimentare per poter allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato, sulla base di quanto previsto dall’art. 72-quater l. fall., che trova applicazione anche nelle fattispecie verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della l. n. 124/2017 (art. 1, commi 136-140).
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