09
Aprile
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Se l’imputato elegge domicilio la notifica non può essere effettuata presso il suo avvocato
Quando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia eletto domicilio, si deve procedere secondo una delle modalità previste dai primi 8 commi dell’art. 157 c.p.p.; effettuata poi la prima notifica, se l’imputato provvede a nominare un difensore di fiducia, le altre possono essere effettuate mediante consegna al difensore. Se invece vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, le notifiche all’imputato vanno eseguite con le forme dettate dall’art. 161 c.p.p..
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