In tema di adozione in casi particolari, l’assenso del genitore dell’adottando, previsto dall’art. 46 della legge sull’adozione quale presupposto necessario per tale adozione, non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo quello della prestazione dell’assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell’attualità e della pienezza, a prova di una piena adesione del genitore biologico all’adozione non legittimante del minore. La valutazione della corrispondenza del diniego al preminente interesse del minore interviene solo successivamente all’effettivo esperimento dell’acquisizione della volontà dei genitori biologici.
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