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Law-Firm News

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News (Page 606)

Legittimo il recesso orale dell’azienda dagli accordi collettivi aziendali

Libertà di forma per l’accordo collettivo e per gli atti successivi: il recesso unilaterale reso dal datore di lavoro oralmente o per fatti concludenti è valido. Tale principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi […] ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; tale libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c.; la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, c.c....

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Risponde di peculato lo sportellista dell’ufficio postale che si appropria delle somme depositate sul libretto di risparmio

In tema di peculato la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione.
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Non basta esercitare una professione a rischio per aver diritto al porto d’armi

La movimentazione o la detenzione di valori non rappresentano un presupposto abilitante ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi per difesa personale. Come pure lo svolgimento in genere di un’attività professionale anche se particolare. Per avere diritto al rilascio del porto di pistola servono infatti elementi di rischio particolari e qualificati.  
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Spetta al datore di lavoro determinare i criteri di gestione dell’impresa e gli assetti organizzativi

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604/1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa. E la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non sarà sindacabile dal Giudice nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost..  
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