La disciplina generale in tema d’inadempimento contrattuale, di cui all’art. 1453 c.c., è integrata, ma non esclusa, da quella speciale di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c., sul piano della comune responsabilità contrattuale, nel caso in cui l’appaltatore abbia violato le prescrizioni pattuite, per l’esecuzione dell’opera o le regole imposte dalla tecnica. Diversamente, nel caso di opera commissionata, ma non portata a termine, troverà applicazione, in via esclusiva, la disciplina dettata dall’art. 1669 c.c., in tema di responsabilità per rovina e difetti d’immobili, che ha natura non contrattuale, dal momento che la fonte delle relative obbligazioni va rilevata nella...
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