La normativa nazionale sulla mediazione obbligatoria è incompatibile con le norme comunitarie, nella parte in cui obbliga i consumatori a farsi assistere da un avvocato, poiché detta imposizione contrasta con il requisito della gratuità o esiguità dei costi delle procedure, dovendosi ritenere che l’assistenza legale comporti un esborso consistente per i consumatori, essendo i compensi determinati in forza dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Viceversa, se tali compensi fossero determinati inderogabilmente ed in misura contenuta, da espresse previsioni normative, non vi sarebbe alcuna incompatibilità.
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