Chiusura del fallimento: solo in assenza di (tempestive) domande di insinuazione al passivo
fallimento | 17 Maggio 2019
Chiusura del fallimento: solo in assenza di (tempestive) domande di insinuazione al passivo
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
L’art. 118, n. 1, legge fallimentare deve interpretarsi nel senso che la chiusura del fallimento può avvenire per il solo caso della mancata presentazione di domande nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento, e non è consentita di tale norma un’interpretazione diversa da quelle letterale che finisca per precludere, anche in caso di rinuncia alla tempestiva, il diritto alla insinuazione tardiva assicurato dall’art. 101 l.fall.; viceversa, l’eventualità del ritiro della domanda tempestivamente presentata, ovvero l’eventualità della sua rinuncia prima della adunanza di verifica dei crediti, può rilevare nel distinto contesto di un’interpretazione estensiva dell’art. 118, n. 2, l.fall., nell’ampia categoria dell’accertamento in ordine alla inesistenza di debiti a carico del patrimonio fallimentare.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 13270/19; depositata il 16 maggio)