Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Codice della crisi d’impresa: in G.U. il decreto correttivo

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Codice della crisi d’impresa: in G.U. il decreto correttivo

Codice della crisi d’impresa: in G.U. il decreto correttivo

Il decreto legislativo n. 147/2020, c.d. decreto correttivo al codice della crisi approvato dal Consiglio dei Ministri il mese scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020, n. 276.

Tra le novità introdotte, il testo modifica l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 relativo alla nozione di crisi e l’art. 13 in tema di indicatori della crisi. Secondo la nuova formulazione della norma, «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24».

All’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 viene aggiunto il periodo: «gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata».

L’art. 38 d.lgs. n. 14/2019, relativo all’iniziativa del Pubblico Ministero, viene così modificato: «Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.

L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza».

Viene inoltre modificata la disciplina in tema di strumenti negoziali stragiudiziali (art. 56 d.lgs. n. 14/2019) e di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs. n. 14/2019).

Il testo interviene anche in ottica di coordinamento degli organi deputati alla segnalazione evitando il rischio di doppie segnalazioni, nonché sulla composizione dell’OCRI.

Viene inoltre modificata la disciplina dell’Albo dei gestori della crisi, con una semplificazione dei requisiti di iscrizione (art. 356 d.lgs. n. 14/2019).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021, unitamente al codice della crisi (art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, come modificato dal d.l. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020). Fanno eccezione le disposizioni di cui agli artt. 37, comma 1 e 2 (modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relativa all’Albo dei gestori della crisi) e 40 (modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari).

Qui il d.lgs. n. 147/2020; in G.U. del 4 novembre 2020, n. 276