Collegi arbitrali ‘misti’: il Presidente del Tribunale non è vincolato ad alcun parametro normativo nella determinazione del compenso
compenso avvocati | 22 Ottobre 2018
Collegi arbitrali misti: il Presidente del Tribunale non vincolato ad alcun parametro normativo nella determinazione del compenso
di Massimiliano Summa – Avvocato
In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995, l’onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il d. m. n. 585/1994 – con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1° aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali – prevede al punto 9) della tabella relativa all’attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26523/18; depositata il 19 ottobre)