Commercialisti: diffide per mancata comunicazione della PEC
In forza delle nuove disposizioni del Decreto Semplificazioni, in vigore dallo scorso 16 luglio, il professionista che non comunica il proprio indirizzo PEC (“domicilio digitale”3 ) all’Ordine di appartenenza è soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, viene sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale (art. 37 d.l. n. 76/2020).
Il CN ha scritto a tutti gli Ordini per sollecitare l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio (Informativa CNDCEC del 31 agosto 2020, n. 98). I Consigli territoriali vengono dunque invitati a formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, informandoli altresì che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elencoriservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante (art. 16 c. 7-bis DL 185/2008).
(Fonte: mementopiu.it)