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Compravendita immobiliare: risoluzione e recesso sono due richieste differenti e opposte, non compatibili

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Compravendita immobiliare: risoluzione e recesso sono due richieste differenti e opposte, non compatibili

compravendita | 06 Febbraio 2020

Compravendita immobiliare: risoluzione e recesso sono due richieste differenti e opposte, non compatibili

di Emanuele Bruno – Avvocato

Con riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) -, una volta che sia stata proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.

(Corte dAppello di Napoli, sez. VII Civile, sentenza depositata il 12 dicembre 2019)