Concordato e accordi di ristrutturazione, ecco come tassare i crediti tributari
La circolare n. 16/E diramata il 23 luglio 2018 dall’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Concordato preventivo e falcidiabilità dell’IVA. In particolare, illustra i principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali che hanno inciso maggiormente sulle due procedure e fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016), che è intervenuta su alcune disposizioni della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Come noto, infatti, a partire dalle procedure avviate dal 1° gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione, è obbligatorio il procedimento previsto dall’art. 182-ter l.fall. in tutte le ipotesi di concordato preventivo ed è riconosciuta la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.
Partendo da questo quadro, le Entrate hanno fornito nuovi chiarimenti, precisando, ad esempio, che nel concordato, sia liquidatorio che con continuità aziendale, è possibile ammettere il pagamento parziale dell’IVA, con la conseguente degradazione a rango di chirografo della parte di credito non soddisfatta. L’indicazione si fonda su quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, la quale, come evidenziato nella nuova circolare, ha escluso che tali ipotesi, ferme restando le garanzie procedurali previste dall’art. 160, comma 2, L.F, possano costituire una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 23 luglio 2018, n. 16/E