Concordato in continuità, liquidatorio o misto: come distinguerli e quale disciplina è applicabile
procedure concorsuali | 16 Gennaio 2020
Concordato in continuit, liquidatorio o misto: come distinguerli e quale disciplina applicabile
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvo i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186-bis l. fall., che al primo comma espressamente contempla anche una simile ipotesi tra quelle comprese nel suo ambito; tale norma, peraltro, non prevede alcun giudizio di prevalenza tra le porzioni di beni a cui sia stato assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, delle pregressa attività di impresa ed assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 734/20; depositata il 15 gennaio)